Loading...

DETRAZIONE PER ACQUISTI O ASSEGNAZIONI DI EDIFICI RISTRUTTURATI

L’art. 16bis, comma terzo, nel testo Unico sulle Imposte dei Redditi di cui al DPR 917/1986 (introdotto dall’art. 4, D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214) prevede il beneficio della detrazione d’imposta (ai fini IRPEF) in favore degli acquirenti e degli assegnatari di unità abitative collocate in immobili ristrutturati da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

Tale detrazione, prevista per la prima volta dall’articolo 1, L. 449/997, e successivamente più volte prorogato, è diventata quindi definitiva. Detto beneficio trova applicazione ricorrendo le seguenti condizioni:

l’acquisto o l’assegnazione dell’unità abitativa deve avvenire entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori (il termine originario era di sei mesi ed è stato elevato a diciotto mesi  dall’art. 1, co. 48, legge 23.12.2014 n. 190, legge stabilità per il 2015)

  l’unità immobiliare ceduta o assegnata deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia eseguiti dall’impresa o dalla cooperativa edilizia: i lavori debbono riguardare l’intero fabbricato e non la singola unità che viene trasferita

   la detrazione del 36% si calcola su di un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o del valore di assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione. L’importo su cui calcolare la detrazione non può comunque eccedere i 48.000,00 Euro; la detrazione va ripartita in dieci rate annuali di pari importo.

Per quanto concerne le procedure da utilizzare per poter fruire della detrazione non vi è l’obbligo del pagamento mediante bonifico bancario  (vedi il Decreto del MEF 9 maggio 2002 n. 153: “ai fini della detrazione di cui all'art. 9 comma 2 legge 448/2001 non devono essere effettuati gli adempimenti di cui all’art. 1 del regolamento approvato con D.M. 41/1998” ossia i bonifici)

Gli acconti versati prima dell’atto di acquisto, possono essere detratti dall’Irpef dovuta in relazione a periodi di imposta antecedenti l’atto definitivo di acquisto, solo nel caso in cui sia stato stipulato un preliminare regolarmente registrato, e quindi  al solo fine di “anticipare” la possibilità di avvalersi della detrazione, anche prima della stipula del rogito; nel caso invece “il contribuente non intenda avvalersi di tale possibilità potrà far valere la detrazione per il periodo di imposta in cui ha stipulato il rogito. In tal caso assumerà, quale base di calcolo, il 25% dell’intero prezzo ... risultante dall’atto di compravendita, comprensivo quindi degli acconti, entro l’importo massimo di €. 48.000,00”. (vedi Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 38/E dell’8 febbraio 2008 e  Circolare A.E. n. 24/E del 10 giugno 2004)

L’applicabilità della disciplina transitoria anche a questa particolare fattispecie, in assenza di una previsione normativa, è stata espressamente ammessa dall’Agenzia delle Entrate, in via transitoria, per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2016, prorogati al 31 dicembre 2017, e la detrazione spetta nella maggior misura del 50%, fino ad un ammontare massimo di €. 96.000,00. La detrazione va ripartita in dieci rate annuali di pari importo (riferimenti normativi: art. 16, c. 1, D.L. 4 giugno 2013 n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 così come modificato dall’art. 1, c. 2, lett. c), n. 1) L. 11 dicembre 2016 n. 232).