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DETRAZIONE PER ACQUISTO POSTO AUTO O AUTORIMESSE PERTINENZIALI A IMMOBILI RESIDENZIALI

Sono ammessi a beneficiare della detrazione d’imposta del 36% (in via transitoria per le spese documentate, sostenute fino al 31 dicembre 2017,  elevata al 50%) anche gli acquirenti di box e posti auto pertinenziali già realizzati, per quanto riguarda le spese imputabili alla loro realizzazione (vedi Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 38/E dell’8 febbraio 2008): trattasi sicuramente dei costi di costruzione - che verranno certificati dal venditore - mentre è dubbio che si possa  far riferimento all’intero prezzo pagato all’impresa per l’acquisto del box/posto auto; tuttavia qualora il contribuente voglia effettuare la detrazione sul prezzo pagato all’impresa, sarebbe prudente escludere dalla detrazione quella parte di prezzo riferita all’area sui cui insiste il  box/posto auto, in quanto “spesa” non direttamente imputabile alla realizzazione dello stesso.

La detrazione spetta nella misura del 36% (in via transitoria, fino al 31 dicembre 2017 la detrazione spetta nella maggior misura del 50%) delle “spese imputabili alla realizzazione”, nell’importo che dovrà risultare da apposita attestazione da rilasciarsi a cura della ditta venditrice. La detrazione è ammessa anche con riguardo all’I.V.A. pagata con riguardo al box/posto auto acquistato (ovviamente calcolata con riguardo all’importo ammesso in detrazione). Peraltro l'importo massimo sul quale calcolare la detrazione di imposta è fissato, anche in questo caso, in €. 48.000,00 ( in via transitoria, fino al 31 dicembre 2017 fino ad un ammontare massimo di €. 96.000,00).

La detrazione, nel caso di acquisto di box auto o posti auto già realizzati, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) le spese imputabili alla realizzazione dei box o posti auto acquistati devono essere comprovate da apposita attestazione scritta rilasciata dal venditore dalla quale risultino:

•  le generalità (compreso codice fiscale) dell’acquirente

•  l’identificazione del box/posto auto venduto (meglio se con gli estremi catastali)

•  l’identificazione dell’unità abitativa della quale il box/posto auto venduto costituisce pertinenza

•  l’importo delle spese imputabili alla realizzazione

•  il riferimento che la attestazione viene rilasciata ai fini della detrazione IRPEF ex art. 16bis TUIR DPR. 917/1986

b) che i pagamenti vengano effettuati con bonifico bancario o postale dal quale risulti:

la causale del versamento (da integrare con il riferimento al beneficio della detrazione ex art. 16bis  TUIR DPR. 917/1986)

•il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (o comunque di tutti coloro che intendono beneficiare della detrazione)

•il codice fiscale o la partiva IVA del beneficiario del pagamento

Esempio di bonifico

causale:
        Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986
Pagamento fattura n. ___ del ______ a favore di _______________ partita Iva _________________

Beneficiario della detrazione _________ codice fiscale____________

Quando vi sono piu` soggetti che sostengono la spesa e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio fiscale.

(In merito a questo adempimento, con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il contribuente non perde il diritto all'agevolazione anche se il bonifico non è stato effettuato o e` stato compilato in modo errato, cioe` in maniera tale da non consentire a banche, Poste italiane o altri istituti di pagamento di effettuare la ritenuta d’acconto dell’8%. Per usufruire dell’agevolazione, tuttavia, e` necessario farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il beneficiario dell’accredito attesti di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilita` d’impresa.)

La Circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 recita testualmente “tale preclusione alla fruizione del beneficio fiscale, può però ritenersi superata anche nei casi in cui non sia possibile ripetere il pagamento mediante bonifico qualora risulti comunque soddisfatta la finalità della norma agevolativa, tesa alla corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. In particolare si può ritenere che nei casi in cui il ricevimento delle somme da parte dell’impresa che ha ceduto il box pertinenziale risulti attestato dall’atto notarile, come nel caso in esame, il contribuente possa fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis, anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario/postale, ma a condizione che ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità  della impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente. Può, inoltre, ritenersi che la detrazione spetti anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all’obbligo di ritenuta previsto dall’art. 25 sopra richiamato. In tal caso è necessario che il beneficiario dell’accredito attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.” Pertanto è sufficiente ottenere dal venditore apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (da riprodurre nell’atto di cessione del box auto), nella quale lo stesso dichiari di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito, per “sanare” la situazione ed avvalersi, comunque, della detrazione IRPEF.ammettendo così alla detrazione anche i contribuenti che, non avendo effettuato il “bonifico cd parlante” prima venivano esclusi come riteneva la stessa Agenzia delle Entrate,  che nella Risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012 aveva precisato che l’avvenuto pagamento con mezzi diversi dal bonifico bancario o postale o anche la non completa compilazione del bonifico bancario/postale, pregiudicando la possibilità per le banche e Poste Italiane SPA di rispettare l’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’art. 25 del DL n. 78 del 2010, privavano il contribuente della facoltà di avvalersi della detrazione di cui trattasi (a meno che, in caso di non completa compilazione del bonifico, non si fosse proceduto ad un nuovo versamento conforme alle suddette prescrizioni).

c) che l’esistenza del rapporto pertinenziale, tra il box/posto auto per il quale ci si intende avvalere della detrazione e l’unità abitativa al cui servizio è posto, venga formalizzata e quindi risulti espressamente da un atto avente data certa, anteriore, peraltro, alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione.
Non è, invece più necessario, per fruire della detrazione che i pagamenti vengano effettuati dopo o quantomeno contestualmente all’atto avente data certa (preliminare o rogito definitivo) dal quale risulti l’effettiva sussistenza del vincolo pertinenziale, ma tali pagamenti possono essere anche precedenti all’atto (acconti): l’importante è che il rogito o il preliminare, dai quali risulti attestato il vincolo pertinenziale, venga registrato prima della data di presentazione della dichiarazione dei redditi. (vedi Circolare Agenzia delle Entrate n. 43/E del 18 novembre 2016 che ha precisato, al riguardo, che deve ritenersi “che il beneficio fiscale possa essere riconosciuto anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell’atto notarile o in assenza di un preliminare d’acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale, ma a condizione che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione. Più in generale, può ritenersi possibile che il promissario acquirente di un box pertinenziale possa beneficiare della detrazione per gli importi versati in acconto sull’acquisto dell’immobile a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito”.

[In precedenza l’Agenzia delle Entrate non ammetteva alla detrazione i pagamenti effettuati dai contribuenti prima della stipula del preliminare registrato. A tale proposito si veda la  Circolare 20 giugno 2002, n. 55: per la quale qualora l’atto definitivo di acquisto del box pertinenziale fosse stato stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, la detrazione d’imposta competeva per tali acconti solo se vi fosse stato un preliminare regolarmente registrato dal quale risultasse il vincolo pertinenziale,  la Risoluzione n. 38/E dell’8 febbraio 2008 in base alla quale i contribuenti che avessero provveduto a pagare con bonifici bancari le spese relative alla realizzazione dei box auto prima ancora dell’atto notarile e in assenza di un preliminare d’acquisto registrato da cui risultasse la destinazione del box a servizio dell’immobile, non potevano essere ammessi a beneficiare della detrazione; la Risoluzione n. 7/E del 13 gennaio 2011  in base alla quale qualora il bonifico fosse stato effettuato in data coincidente con quella della stipula dell’atto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa, si doveva ritenere applicabile la detrazione. Tali indicazioni più restrittive devono ritenersi ora superate dalla Circolare 43/E/2016 sopra citata.]

L’art. 7, c2, lett. q e r, del D.L. 13.5.2011 n. 70, convertito con L. 12.7.2011 n. 106 ha eliminato, con decorrenza dal 14 maggio 2011, l’obbligo

a)   di indicare in fattura il costo della mano d’opera (imposto dall’art. 1, c.19, L. 244/2007)

b)  di inviare, con raccomandata A.R., la comunicazione, al Centro Operativo di Pescara (Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara)In luogo dell’invio al centro operativo di Pescara, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi: i dati catastali identificativi dell'immobile, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo, gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Sarà poi necessario conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.