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DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

La Legge di Stabilità 11 dicembre 2016 n. 232 ha prorogato sino al 31 dicembre 2017 le agevolazioni fiscali (detrazione dalle imposte sui redditi IRPEF o IRES) previste dalla legge 27.12.2006 n. 296 per gli interventi di riqualificazione energetica, riconoscendo una detrazione del 65%  (art. 1, c. 2, lett. a).

Interventi per i quali sono ammesse le detrazioni:

a) sostituzione di impianti per la climatizzazione invernale (che consentano il miglioramento dell’efficienza energetica: caldaia a condensazione, con pompe di calore ad alta efficienza): detrazione massima consentita di €. 30,000,00

b) interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi: detrazione massima consentita di €. 60,000,00

c) installazione di pannelli solari: detrazione massima consentita di €. 60,000,00

d) riqualificazione energetica generale degli edifici: detrazione massima consentita di €. 100,000,00

Le spese oggetto di proroga sono:?  interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia

  la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

  l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di €. 60.000,00

  l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di €. 30.000,00

   le spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. a condizione che   mostrino attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti e consentano l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto

  gli interventi eseguiti su parti comuni condominiali o su tutte le unità di cui si compone il singolo condominio.

Le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, ldanno diritto alla detrazione nella misura del 70%.

La misura della detrazione è aumentata al 75%, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 pari a

1* EPH,nd,limite (2019/21) < EPH,nd ≤ 1,7* EPH,nd,limite (2019/21)
Asol,est/Asup utile ≤ 0,03 YIE > 0,14           Asol,est/Asup utile > 0,03 YIE ≤ 0,14

rispettivamente valide per la Prestazione invernale dell’involucro e per la Prestazione estiva dell’involucro

L’ammontare complessivo della spesa sulla quale calcolare le detrazioni non può essere superiore a €. 40.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

La sussistenza delle condizioni per fruire delle suddette maggiori detrazioni deve essere asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Le detrazioni di cui sopra sono usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

La detrazione va ripartita in dieci rate annuali di pari importo (cinque rate annuali per gli interventi eseguiti nel 2009 e 2010). Salvo le diverse misure sopra elencate, la misura ordinaria della detrazione è del 65%  delle spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013 e fino al 31 dicembre 2017 (è invece del 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013)

Condizione indispensabile per fruire della detrazione e` che gli interventi siano eseguiti su unita` immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attivita` d’impresa o professionale).

Per alcune tipologie di interventi, inoltre, e` necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche (per esempio, essere gia` dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento, tranne quando si installano pannelli solari).

Nelle ristrutturazioni per le quali e` previsto il frazionamento dell’unita` immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio e` compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unita`.

In caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e ampliamento, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.

In quest’ultimo caso, comunque, l’agevolazione non puo` riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, considerato che per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all’intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell’ampliamento.

Sono agevolabili, invece, gli interventi per i quali la detrazione e` subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi, eccetera) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie, eccetera).

Se con tali interventi si realizzano impianti al servizio dell’intero edificio, la detrazione va calcolata solo sulla parte imputabile all’edificio esistente, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all’ampliamento.

La prova dell’esistenza dell’edificio puo` essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell’imposta comunale (Ici/Imu), se dovuta.

Chi puo` usufruirne

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni

  le associazioni tra professionisti

   gli enti pubblici e privati che non svolgono attivita` commerciale

  i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, societa` di persone, societa` di capitali)  ma solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attivita` imprenditoriale (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 340/2008). Quindi non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili “merce” (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 303/2008).

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:

  i titolari di un diritto reale sull’immobile

  i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali

   gli inquilini

  coloro che hanno l’immobile in comodato.

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parte dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attivita` d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.

Modalità di esecuzione dei pagamenti

Le modalita` per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa.

In particolare e` previsto che:

  i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale

 i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese puo` essere costituita da altra idonea documentazione. L’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico e` espressamente escluso per i contribuenti esercenti attivita` d’impresa in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito. Ai fini del reddito d’impresa, infatti, vale la regola secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo.

Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati:

  la causale del versamento

  il codice fiscale del beneficiario della detrazione

 il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale e` effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

[In sostanza valgono le stesse regole dettate per la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio (per effetto dell’espresso rinvio operato dall’art. 1, c. 348, legge n. 296/2006 alle modalità di cui all’art. 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni)].

La ritenuta sui bonifici

Al momento del pagamento (bonifico), da parte del contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori.

Dal 1° gennaio 2015 la ritenuta e` pari all’8%.

La base di calcolo su cui operare la ritenuta e` l’importo del bonifico diminuito dell’Iva.

La ritenuta non deve essere operata quando il pagamento puo` essere effettuato con modalita` diverse dal bonifico (assegno, vaglia, carta di credito).

Con la circolare n. 40 del 28 luglio 2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative sull’applicazione della ritenuta.

Riqualificazione energetica finanziata mediante un contratto di leasing.

Si ha diritto all’agevolazione anche quando il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla societa` di leasing. Pertanto, non assumono rilievo, ai fini della detrazione, i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore.

Per il contribuente che finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative con la circolare n. 21/E del 23 aprile 2010.
In particolare, ha precisato che:

  si applicano le regole previste per i titolari del reddito di impresa e, pertanto, non vi e` obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale

  gli adempimenti documentali (per esempio, l’invio della scheda informativa all’Enea) devono essere assolti dal contribuente che usufruisce della detrazione. La societa` di leasing deve solo fornire una documentazione che attesti la conclusione dell’intervento di riqualificazione energetica e l’ammontare del costo sostenuto su cui si calcola la detrazione.

Se cambia il possesso

In caso di variazione della titolarita` dell’immobile durante il periodo di godimento dell’agevolazione, le quote di detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare, salvo diverso accordo delle parti da indicare nell’atto di trasferimento.

Questo vale per i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito della proprieta` del fabbricato o di un diritto reale sullo stesso.
Invece, il beneficio rimane sempre in capo al conduttore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato.

Infine, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Comunicazione all’ENEA

Per usufruire di detta detrazione deve essere inviata all’ENEA, in via telematica (www.acs.enea.it), ottenendo la relativa ricevuta informatica, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, una scheda informativa relativa all’intervento posto in essere, con i dati contenuti dell’attestato di certificazione energetica nonché l’asseverazione relativa alla rispondenza dell’intervento eseguito ai requisiti richiesti dalla normativa (non è richiesto l’attestato di certificazione energetica per gli interventi relativi a pannelli solari, serramenti e caldaie a condensazione).

Abolizione dell’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Con l’entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175) e` stato eliminato l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate gli interventi che proseguono oltre il periodo d’imposta. Tale cancellazione ha riguardato:

 i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che sono continuati nel 2015

  i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute nel periodo d’imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scadeva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (13 dicembre 2014).

Per le omissioni o gli invii irregolari della comunicazione commesse prima dell’entrata in vigore del citato decreto, non sara` piu` applicata la sanzione prevista (da 258 euro a 2.065 euro), sempre che, alla stessa data, non sia gia` intervenuto un provvedimento di irrogazione definitivo

  Certificazione necessaria

Per beneficiare dell’agevolazione fiscale e` necessario acquisire i seguenti documenti:

A)   l’asseverazione, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato e` conforme ai requisiti tecnici richiesti. Se vengono eseguiti piu` interventi sullo stesso edificio l’asseverazione puo` avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. In alcuni casi, questo documento puo` essere sostituito da una certificazione dei produttori, per esempio, per interventi di sostituzione di finestre e infissi o per le caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW (vedi piu` avanti)

B)  l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio. Tale certificazione e` prodotta dopo l’esecuzione degli interventi, utilizzando procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente l’8 ottobre 2005.

Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’attestato di certificazione energetica degli edifici, ove richiesto, e` prodotto, successivamente all’esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e le metodologie indicate dall’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente l’8 ottobre 2005. In assenza delle citate procedure, dopo l’esecuzione dei lavori puo` essere prodotto l’attestato di “qualificazione energetica” in sostituzione di quello di “certificazione energetica”. Il certificato deve essere predisposto in conformita` allo schema riportato nell’allegato A del decreto attuativo ed asseverato da un tecnico abilitato.

Gli indici di prestazione energetica, oggetto della documentazione indicata, possono essere calcolati, nei casi previsti, con la metodologia semplificata riportata dall’allegato B (o allegato G) dei decreti attuativi.

Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unita` immobiliari e per l’installazione di pannelli solari non occorre piu` presentare l’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione) energetica. Tale certificazione non e` piu` richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

C)  la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unita` immobiliari o l’installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell’intervento di cui all’allegato F puo` essere compilata anche dall’utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne e` conseguito, nonche´ il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.
 
L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali.

Da notare come sia consentita al contribuente la facoltà di rettifica della scheda informativa.

E difatti, il contribuente puo` rettificare, anche dopo la scadenza del termine previsto per l’invio, eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa.

Si possono correggere, per esempio, errori materiali sui dati anagrafici del contribuente e dei beneficiari della detrazione, i dati identificativi dell’immobile oggetto di intervento, gli importi di spesa indicati in misura non corrispondente a quella effettiva.

In ogni caso, la comunicazione in rettifica della precedente deve essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa puo` essere portata in detrazione.

Non e` necessario rettificare la scheda informativa quando e` stato indicato un nominativo diverso da quello dell’intestatario del bonifico o della fattura, o non e` stato segnalato che possono aver diritto alla detrazione piu` contribuenti. In questi casi, infatti, e` sufficiente che il contribuente che intende avvalersi della detrazione dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell’onere e la misura in cui tale onere e` stato effettivamente sostenuto.

Poiche´ la detrazione compete solo per le spese effettivamente sostenute, in caso di sconti o abbuoni riconosciuti successivamente all’invio della scheda informativa, il contribuente ha l’obbligo di assoggettare a tassazione separata le somme ricevute a tale titolo e per le quali in anni precedenti ha fruito della detrazione. Pertanto, eventuali rimborsi dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui sono stati ricevuti.

Documenti da trasmettere
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea:

    copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del decreto)

    la scheda informativa (allegato E o F del decreto), relativa agli interventi realizzati.

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti).

Se, in considerazione del tipo di intervento, non e` richiesto il collaudo, il contribuente puo` provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa).

Non e` ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.

La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito internet dell’Enea (www.acs.enea.it).

Si puo` inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessita` dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’Enea.

L’indirizzo presso cui inviare la documentazione e` il seguente:

ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile Via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma)

Va indicato il riferimento “Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica”.

Documenti da conservare

Per fruire del beneficio fiscale e` necessario conservare ed esibire all’Amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati.

 Documenti da conservare:

  il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato

  la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea

 le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi

  la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui e` stato effettuato il pagamento, per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa.

Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Riqualificazione energetica di parti condominiali: cessione del credito ai fornitori
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali, i contribuenti che si trovano nella cosiddetta “no tax area” (incapienti) possono cedere ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi un credito pari alla detrazione Irpef spettante, come pagamento di una parte del corrispettivo.

I contribuenti interessati sono i condo`mini che non possono usufruire della detrazione perche´ possiedono redditi esclusi da Irpef (o per espressa previsione o perche´ l’imposta lorda e` assorbita dalle detrazioni).

Con provvedimento del 22 marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalita` di cessione del credito, disponendo che:

  la situazione di incapienza deve sussistere nel periodo d’imposta 2015

 - il credito cedibile e` pari al 65% delle spese poste a carico al singolo condo`mino, in base alla tabella millesimale di ripartizione, e riguarda le spese sostenute nell’anno 2016, anche se riferite ad interventi iniziati in anni precedenti

 - la volonta` di cedere il credito deve risultare dalla delibera dell’assemblea che approva gli interventi di riqualificazione energetica oppure da una specifica comunicazione inviata successivamente al condominio.

Il condominio deve comunicare questa volonta` ai fornitori che, a loro volta, devono accettare, in forma scritta, la cessione del credito a titolo di parziale pagamento del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati

 - il credito ceduto ha le stesse caratteristiche della detrazione teoricamente spettante al condo`mino e, quindi, il fornitore potra` utilizzarlo in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui e` stata sostenuta la spesa di riqualificazione energetica.

In particolare, il credito e` utilizzabile in compensazione, a partire dal 10 aprile 2017 e mediante il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. La quota di credito non fruita nell’anno puo` essere riportata nei periodi d’imposta successivi ma non puo` essere chiesta a rimborso.

Inoltre, per verificare la correttezza della cessione della detrazione da parte del condo`mino e della fruizione del credito da parte dei fornitori, e` previsto che:

-  il condominio paghi, entro il 31 dicembre 2016, le spese corrispondenti alla parte non ceduta sotto forma di credito, mediante l’apposito bonifico bancario o postale

- il condominio comunichi telematicamente all’Agenzia delle Entrate una serie di dati, attraverso l’amministratore o, se non obbligati alla relativa nomina, attraverso il condo`mino incaricato.

I dati da comunicare sono:

  • il totale della spesa sostenuta nel 2016

  • l’elenco dei bonifici effettuati

  • il codice fiscale dei condo`mini che hanno ceduto il credito

  • l’importo del credito ceduto da ciascun condo`mino

  • il codice fiscale dei fornitori cui il credito e` stato ceduto e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.

La comunicazione va fatta utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo 2017. Il condominio e` inoltre tenuto ad informare i fornitori dell’avvenuto invio della comunicazione.